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Notizia 19/07/2017

Arriva PrestO: e' davvero tutto cambiato ?


Dallo scorso lunedi' 10 luglio sono entrati in vigore i due nuovi strumenti, previsti dalla Legge n. 96 del 21/06/2017, con i quali viene disciplinato il lavoro occasionale dopo l'abrogazione dei vecchi voucher (con D.L. n. 25 del 17 marzo 2017). Si tratta del contratto di prestazione occasionale (PrestO) utilizzabile da imprese e pubbliche amministrazioni, e dal libretto di famiglia per prestazioni realizzate, lo dice il nome stesso, a favore di privati e famiglie.

Il contratto di prestazione occasionale puo' essere utilizzato nell'esercizio dell'attivita' professionali di impresa, nonche' dalle pubbliche amministrazioni, per acquisire prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entita'. Sono esclusi dall'utilizzo i datori di lavoro privati che hanno alle proprie dipendenze piu' di 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato. Non e' inoltre possibile utilizzare quali prestatori di lavoro occasionale soggetti che nei 6 mesi precedenti abbiano avuto, con lo stesso datore di lavoro, un rapporto di collaborazione o subordinazione.
Per non incorrere nella trasformazione del rapporto di lavoro da occasionale a subordinato a tempo indeterminato, e' necessario che, con riferimento all'anno civile, vengano rispettati questi limiti di utilizzo:
1) Compensi fino a Euro 5.000,00 per ogni prestatore (lavoratore), verso la totalita' degli utilizzatori;
2) Compensi erogabili fino a Euro 5.000,00 per ciascun utilizzatore (datore di lavoro), verso la totalita' dei prestatori.
La norma fissa un minimo giornaliero di compenso della prestazione richiedibile ad un singolo lavoratore occasionale corrispondente a 4 ore di lavoro giornaliere (36 euro), anche se la prestazione ha avuto durata inferiore.
E' previsto invece un computo ridotto del compenso corrisposto per alcune specifiche categorie di lavoratori:
Titolari di pensione;
Giovani studenti under 25;
Disoccupati ai sensi dell' art. 19 D. Lgs. N. 150 del 2015;
Soggetti che percepiscono prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione o di altre prestazioni di sostegno del reddito.
Per questi ultimi il compenso e' computato al 75% del loro importo, per cui la paga oraria sara' pari a Euro 6,75 (75% di 9 euro), e ai fini del calcolo dei compensi massimi erogabili da ciascun utilizzatore questi potranno arrivare fino a Euro 6.667,00, che e' il valore che si ottiene rapportando i Euro 5.000,00 al 75%.
3) Compensi fino a Euro 2.500,00 per ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore e comunque per non piu' di 280 ore l'anno.
Il limite di Euro 5.000,00 sopra indicato non va confuso con il medesimo limite fissato per il lavoro autonomo occasionale (ex art. 2222 cc.), in quanto quest'ultimo rappresenta la soglia oltre la quale interviene l'assoggettamento del compenso a contributi nella Gestione separata INPS. Pertanto il lavoratore ha la possibilita' di usufruire di entrambe le tipologie di contratto.
La differenza tra queste due tipologie contrattuali sta nel fatto che:
Nel contratto di prestazione occasionale sono completamente a carico dell'utilizzatore i versamenti dei contributi alla Gestione Separata pari al 33% del compenso e il premio INAIL, pari al 3,5% del compenso.
I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale. L'INPS provvede al pagamento del compenso al prestatore il 15 del mese successivo con accredito su conto corrente bancario o carta di credito o libretto postale intestato al prestatore stesso.
Nel contratto di prestazione di lavoro autonomo occasionale, i compensi sono soggetti ad una ritenuta del 20%. Il limite di compenso a cui si fa riferimento per verificare il superamento del limite per l'iscrizione alla Gestione separata e' il compenso lordo e i contributi previdenziali saranno calcolati sugli importi che superano gli Euro 5.000,00. Sono a carico del datore di lavoro i 2/3 dei contributi, mentre il restante 1/3 e' a carico del lavoratore.
Per l'utilizzatore il costo totale dei voucher e' di circa Euro 6.875,00 (somma tra paga netta, piu' INPS, piu' INAIL, piu' 1% costo di gestione), mentre per le prestazioni autonome occasionali (fino a Euro 5.000,00) il costo e' di Euro 5.000,00, di cui Euro 4.000,00 quale compenso al lavoratore e Euro 1.000,00 versati all' Erario come ritenuta d'acconto IRPEF. In questo ultimo caso il limite di durata e' di 30 giorni con lo stesso committente in un anno.
Per arginare il fenomeno del lavoro nero ed evitare un utilizzo abusivo di PrestO, l' utilizzatore dovra' fornire, almeno 60 minuti prima della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS oppure tramite il Contact Center INPS, le seguenti informazioni:
Dati identificativi del prestatore;
Misura del compenso pattuita (non inferiore a Euro 36,00 a giornata);
Luogo di svolgimento della prestazione;
Data e ora di inizio e termine della prestazione lavorativa;
Oggetto della prestazione e settore di impiego.
Nel caso la prestazione lavorativa non avesse luogo, l' utilizzatore, entro le ore 24 del terzo giorno successivo a quello programmato, puo' trasmettere una revoca utilizzando la stessa modalita' della registrazione iniziale che il lavoratore dovra' convalidare accedendo sulla stessa piattaforma.

Il Libretto di Famiglia puo' essere utilizzato esclusivamente dalle persone fisiche per remunerare prestazioni di lavoro occasionale per:
Lavori domestici;
Assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilita';
Insegnamento privato supplementare;
Il Libretto e' composto da titoli di pagamento del valore nominale di Euro 10,00 da utilizzare per il compenso di prestazioni di durata non superiore ad un' ora. In questo importo e' compreso, oltre al compenso per la prestazione, anche la contribuzione IVS alla Gestione Separata INPS e il premio assicurativo INAIL.



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